Verifica delle condizioni e limiti; tra i casi dubbi, il cumulo dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro.
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L’Agenzia delle Entrate sta procedendo ad approvare l’autodichiarazione degli aiuti di Stato fruiti nel corso della pandemia fino al 31.12.2021; un monitoraggio che ha lo scopo di verificare se sono stati rispettati i massimali e le condizioni previste dal Quadro temporaneo e procedere alla restituzione dell’eventuale eccedenza.
Per la verifica delle condizioni e dei limiti, i beneficiari dovranno seguire le regole fissate dal Decreto Mef 11.12.2021 e presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’attestazione del rispetto dei requisiti in questione.
Il monitoraggio deve essere parametrato non sulla singola impresa, ma sulla c.d. “unità economica” o “impresa unica” (art. 1, c. 17 D.L. 41/2021 e dall’art. 3, c. 4 decreto Mef 11.12.2021).
In caso di superamento dei massimali, l’art. 4 del decreto Mef prevede l’importo dell’aiuto percepito in eccedenza rispetto allo spettante deve essere restituito volontariamente, insieme agli interessi (calcolati secondo il regolamento n. 794/2004), ma senza l’applicazione di sanzioni.
Dubbi - Questi i principali aspetti che necessitano di chiarimenti:
cumulabilità dei massimali stabiliti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro;
possibilità di fruire alternativamente, per la stessa misura, sia della sezione 3.1 che della sezione 3.12;
definizione del momento di...