A condizione che il proprietario sia anche gestore dell’attività, i soggetti interessati sono:
- strutture alberghiere;
- strutture agrituristiche;
- strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- stabilimenti termali;
- parchi tematici (inclusi acquatici e faunistici).
La condizione per fruire del credito è una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al 2° trimestre 2019. Si ritiene che tale verifica non vada effettuata per i soggetti newco 2019; tuttavia, tale esonero non è stato ufficialmente confermato.
Il credito si può utilizzare esclusivamente in compensazione ed è fiscalmente irrilevante. Per l’utilizzo era necessaria, in primo luogo, l’autorizzazione della Commissione europea che è giunta con la Decisione C(2022) 4363 final del 21.06.2022; in secondo luogo, è necessario presentare l’apposita autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sez. 3.1 e 3.12 della Comunicazione della CE del 19.03.2020 C (2020) 1863 final.
L’autodichiarazione è stata introdotta dal provvedimento 16.09.2022, n. 356194 e va presentata dal 28.09.2022 al 28.02.2023. Il credito può essere utilizzato soltanto a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta (ossia quella che arriva entro i 10 giorni dalla presentazione per riconoscere il credito).
Il Modello è costituito da:
- frontespizio dove indicare tutti i dati anagrafici del richiedente e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli Aiuti di Stato;
- quadro A, dove indicare i dati catastali degli immobili D/2, l’importo dell’Imu versata a titolo di secondo acconto 2021 e l’importo del credito, pari al 50% dell’Imu versata;
- quadro B, dove eventualmente indicare i codici fiscali dei soggetti appartenenti all’impresa unica;
- quadro C, per l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia se il credito supera i 150.000 euro.
