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Imposte e tasse 11 Febbraio 2022

Autonoma organizzazione ed esonero Irap per gli individuali

Restano soggetti all’imposta, tra gli altri, gli studi associati, fatta salva la possibilità di dimostrare che l’attività in concreto viene svolta autonomamente e non in forma associata (Cass. 13.12.2021, n. 39578).

L’art. 1, c. 8 della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha eliminato l’Irap a partire dal periodo d’imposta 2022 per le persone fisiche esercenti attività commerciali e per gli esercenti arti e professioni. Viene, pertanto, agevolato lo svolgimento dell’attività in forma individuale, piuttosto che associata, sono infatti esclusi dall’esonero, per esempio, studi associati, società tra professionisti, società di capitali, società di persone. Giova ricordare che, anche se l’esercizio di arti e professioni in forma societaria o mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce ex lege presupposto per l’Irap, è possibile per il contribuente dimostrare, nel caso dello studio associato, che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata, ossia che il vincolo associativo in realtà non si è costituito (Cass., ordinanza 31.10.2018, n. 27843). Pertanto, può accadere che vi sia un’esclusione da Irap per lo studio associato, poiché la mera esistenza di uno studio associato, se viene dimostrato che i singoli professionisti svolgono la loro attività autonomamente (così come ha disposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza 13.12.2021, n. 39578), non costituisce condizione sufficiente per prevedere tale imposta. L’esonero citato in principio si applica agli “individuali” a...

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