Coop e terzo settore 08 Aprile 2021

Autorizzazione “religiosa” per la costituzione del ramo Terzo Settore

L'art. 14, D.M. 15.09.2020 ha precisato che la domanda di iscrizione al RUNTS presentata da un ente religioso civilmente riconosciuto deve avere in allegato l'autorizzazione della competente autorità religiosa.

L'art. 14 D.M. 15.09.2020 dispone che “alla domanda di iscrizione al RUNTS dell'ente religioso civilmente riconosciuto, deve essere allegato l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria. L'atto di autorizzazione può essere depositato anche in copia”. Questa disposizione può essere compresa avendo presente che l'ordinamento canonico della Chiesa Cattolica prevede, al can. 1281, che gli amministratori degli enti ecclesiastici debbano chiedere e ottenere un'autorizzazione dell'autorità competente per adottare i cosiddetti atti di “amministrazione straordinaria” (can. 1281). Qualora tale autorizzazione non sia chiesta o sia negata, l'eventuale atto assunto dall'amministratore è invalido e tale invalidità rileva anche nell'ordinamento civile se ricorrono le condizioni di cui all'art. 18, L. 222/1985 (conoscibilità da parte del terzo delle cause dell'invalidità). Poiché la decisione di istituire un ramo di Terzo Settore potrebbe essere considerata dalla normativa canonica un atto di amministrazione straordinaria, il Ministero del Lavoro ha inteso evitare che, in occasione dell'iscrizione del ramo di Terzo Settore al RUNTS, si debba verificare, di caso in caso, la necessità di tale autorizzazione. Pertanto, nel caso sia necessario...

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