La disciplina di riferimento è, quindi, quella del 2020, che implica la necessità di verificare mese su mese: gennaio 2022 su gennaio 2019; febbraio 2022 su febbraio 2019, marzo 2022 su marzo 2019, il calo del fatturato di almeno il 50%. Si ritiene che questa verifica non debba essere effettuata per le imprese che hanno iniziato l’attività dal 1.01.2019, come disposto dall’art. 28, c. 5, in quanto potrebbero non avere un termine di paragone.
Inoltre, occorre verificare la misura di spettanza:
- 60% - misura ordinaria per la locazione, leasing, concessione;
- 50% - misura per l’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive;
- 30% - misura per i contratti di servizi a prestazioni complesse e affitto d’azienda.
- strutture alberghiere e agrituristiche;
- agenzie viaggio, turismo e tour operator;
- stabilimenti termali;
- piscine (novità introdotta con la conversione in legge del decreto 4/2022).
Si ricorda che la Comunità Europea ha autorizzato la misura in favore delle imprese turistiche, senza specificare nel dettaglio i beneficiari dell’agevolazione (tra cui i nuovi introdotti: le piscine). Si ritiene che l’autorizzazione potrebbe accogliere la manovra di cui all’art. 5 in toto, così come scritta e convertita in legge, ma si attendono chiarimenti in merito.
Per l’utilizzo del credito, si deve sempre rimandare alla disciplina 2020 che ammette le seguenti modalità:
- in compensazione direttamente dal locatore mediante modello F24 attraverso i canali telematici. Il codice tributo dovrebbe essere sempre lo stesso dal 2020, ossia 6920 e quale anno dovrà essere indicato “2022”;
- ceduto a terzi o a istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- utilizzato in dichiarazione dei redditi per compensare debiti da essa emergenti.
- al rigo RU5, colonna 3: ammontare del credito locazioni spettante nel 2021;
- al rigo RU6: credito utilizzato in compensazione nel 2021;
- al rigo RU12, colonna 2: residuo da riportare nella dichiarazione successiva.
Se tutto o parte del credito è oggetto di cessione, attraverso l’apposito modello dell’Agenzia, si indica al rigo RU9, colonna 1 (in caso di cessione “ordinaria”, ossia non nell’ambito di un gruppo). In tale ipotesi non deve essere compilata la sezione VI-B.
Il cessionario non deve compilare il quadro RU ed è tenuto a riportare il credito solo se lo utilizza nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte sui redditi (Ires/Irpef): in tal caso, indicherà l’importo utilizzato nel rigo RS450.
