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Imposte e tasse
27 Ottobre 2021
Avviso di liquidazione nullo se non esplicita il calcolo dell'imposta
L'atto impositivo che liquida l'imposta di registro su di una sentenza civile deve ritenersi motivato solo se riporta, oltre agli estremi identificativi dell'atto giudiziario, i criteri di determinazione del dovuto.
Vicenda processuale - Una sentenza del Tribunale civile accertava responsabilità per mala gestio a carico di amministratori e sindaci, con diversi capi di condanna, esponendo importi risarcitori differenti a seconda della quota parte di responsabilità accertata.
Il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate notificava, ai sensi degli artt. 37 (atto dell'Autorità Giudiziaria) e 57 D.P.R. 24.06.1996, n. 131 e Tariffa allegata n. 8, avvisi di liquidazione dell'imposta di registro a seguito della sentenza di condanna.
I contribuenti impugnavano l'avviso di liquidazione innanzi la giurisdizione tributaria di merito che respingeva le loro doglianze. Successivamente veniva proposto ricorso per Cassazione dove venivano riproposte le eccezioni di illegittimità della pretesa tributaria.
I ricorrenti lamentavano la mancata specifica, nel corpo dell'atto impositivo, del Tribunale adito, tenuto conto che l'Ufficio tributario si era limitato a richiamare soltanto il numero di pubblicazione della pronuncia.
Inoltre, veniva eccepita l'erroneità della misura dell'imposta di registro addebitata che poteva essere richiesta solo in funzione del risarcimento del danno liquidato nei confronti di ciascun coobbligato, escludendo quindi tutte le somme afferenti alle altre parti processuali.
La soluzione dei Giudici di legittimità - Secondo quanto previsto dall'art. 52, c. 2-bis D.P.R. 131/1986, se la motivazione di un...