Prendiamo in esame le disposizioni, che presentano profili di carattere finanziario, del progetto di legge di iniziativa parlamentare 836/2024 “Partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive”, nel testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti in Commissione VII Cultura e trasmesso alle Commissioni parlamentari (seduta 17.01.2024).
Ai fini della norma, per società sportive si intendono le sole società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico (art. 1). Sono quindi stabilite le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote e individuati gli enti di partecipazione popolare sportiva (artt. 2 e 3).
Questi ultimi rappresenterebbero una novità assoluta nel nostro panorama normativo e vengono individuati come enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione. Si richiede che tali enti di partecipazione popolare siano adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, stabilendo che i partecipanti debbano essere pari o superiori al 30% della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato. Inoltre, lo statuto deve contenere apposite previsioni, tra cui le seguenti:
voto capitario (1 voto per ogni partecipante a prescindere dal numero di azioni possedute);
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