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Società
07 Settembre 2020
Bancarotta fraudolenta e amministratore di fatto
La Suprema Corte, con sentenza 6.07.2020, n. 22044, ha individuato casi di responsabilità esclusiva e concorrente tra il prestanome e chi esercita effettivamente la gestione d'impresa
Amministratore di diritto e amministratore di fatto possono concorrere nel reato di bancarotta fraudolenta, ma, mentre con riguardo a quella documentale, per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, è responsabile il soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (c.d. testa di legno), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, le cose cambiano con riguardo all'ipotesi della distrazione: in questo secondo caso non potrà dirsi automaticamente dimostrata la responsabilità dell'amministratore apparente, in presenza del mancato rinvenimento di beni nella disponibilità del fallito, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. V, 26.09.2018, n. 54490).
La corresponsabilità dell'amministratore di diritto, invece, sussiste solo in presenza di una condotta omissiva consistente nel non avere impedito, ex art. 40, c. 2 c.p., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, ovvero nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita.
Una volta accertato il concorso dell'amministratore formale nel reato...