La sistematica violazione dei doveri concernenti il versamento dei contributi previdenziali e delle imposte costituisce reato. Occorre prestare molta attenzione ad alcune situazioni di clienti di studio.
Il reato di bancarotta, collocato ora nel Titolo IX “Disposizioni penali” (artt. 322-347) del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si articola in diverse tipologie delittuose che non permettono di attribuire una sua tipizzazione. Il Titolo IX si suddivide in 5 capi:
capo I: Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale, ossia reati in cui vi è perfetta coincidenza tra l'autore e il soggetto dichiarato in liquidazione giudiziale;
capo II: Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale, ove non vi è coincidenza tra autore dell'illecito e il soggetto dichiarato in liquidazione giudiziale, poiché sarà la società a essere assoggettata alla procedura liquidativa, mentre a compiere l'illecito sarà una persona fisica titolare di un potere gestorio o di controllo;
capo III: Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa;
capo IV: Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi;
capo V: Disposizioni di procedura.
Il capo I e il capo II raggruppano norme del tutto simmetriche: si ha dunque la bancarotta fraudolenta dell'imprenditore individuale (art. 322, ex art. 216 L.F.) e la bancarotta fraudolenta della società (art....