Bar e ristoranti: denuncia degli alcolici entro il 31.12.2019
Gli esercizi avviati nel lasso temporale 29.08.2017-29.06.2019, quando non era in vigore l'obbligo, devono attivarsi per compilare tale comunicazione e portarla all'ufficio territoriale competente delle Dogane.
L'art. 29, c. 2 D.Lgs. 504/1995 aveva introdotto l'obbligo di denuncia all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per il territorio, della vendita di alcolici per gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa, ivi compresi gli esercizi di vendita pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.
In seguito l'art. 1, c. 178 L. 124/2017, in vigore dal 29.08.2017 al 29.06.2019, ha escluso da tale obbligo di comunicazione gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.
Quindi, l'art. 13-bis D.L. 34/2019 ha reintrodotto tale denuncia obbligatoria anche per i medesimi soggetti sopra citati, ripristinando pertanto l'originaria platea dei soggetti interessati alla comunicazione.
A chiarire l'iter normativo, i soggetti interessati e la comunicazione da presentare, è stata la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli 20.09.2019, n. 131411/RU che ha sottolineato che interessati alla comunicazione, da presentare entro il prossimo 31.12.2019, sono soltanto gli esercenti che hanno avviato l'attività tra il 29.08.2017 e il 29.06.2019, periodo di assenza dell'obbligo dichiarativo. Coloro che hanno iniziato prima di tale data già erano soggetti agli obblighi informativi, mentre per coloro che l'hanno aperta dopo il 29.06.2019,...