IVA 18 Marzo 2025

Barriere architettoniche, l’aliquota Iva applicabile agli impianti

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bologna, con la sentenza 22.02.2025, n. 99, si è pronunciata in ordine a una controversia avente a oggetto l’aliquota Iva applicabile agli impianti di servoscala e piattaforme elevatrici destinati al superamento di barriere architettoniche.

L’Ufficio, avendo verificato che alcuni beni ceduti dalla società ricorrente non prestavano osservanza a taluni requisiti ex D.M. 236/1989, a cui riteneva di ancorare la condizione di ammissione dell’aliquota agevolata ai fini Iva del 4%, applicava l’aliquota del 10% e procedeva alla riliquidazione dell’Iva con la notifica rituale dell’atto impositivo. Il giudice di primo grado di Bologna accoglie il ricorso con alcune sottolineature: “Questa Corte, in mancanza di un parere, seppure facoltativo, ma opportuno in caso di applicazione di normativa tecnica, extratributaria, da parte del Ministero competente, condivide le conclusioni a cui è pervenuto il perito nella perizia giurata depositata, esplicativa dell’infondatezza delle contestazioni di natura tecnica mosse dall’Agenzia delle Entrate, in relazione alla violazione delle prescrizioni contenute nel D.M. 236/1989, sia perché inapplicabile agli interventi di manutenzione straordinaria, sia per l’incompatibilità con l’applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE (D.P.R. 17/2010) in merito alla velocità e alla portata dei beni oggetto della controversia. In ordine ai requisiti di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche, si può concludere che il D.M. 236/1989 debba ritenersi integrato (se non addirittura superato o tacitamente abrogato) dalla successiva e specifica legislazione comunitaria, recepita in Italia dal D.P.R. 162/1999 e dal D.Lgs. 17/2010. La Corte prende altresì...

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