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IVA
19 Maggio 2026
Base imponibile Iva permute. Restituito spazio ad accordi contrattuali
Importanti novità dalla conversione del D.L. 38/2026: il costo conquista l’attualizzazione e diventa il punto minimo di riferimento, ma valgono gli accordi (valore soggettivo) delle parti. Testo ora più aderente ai principi unionali.
Con la legge di Bilancio 2026 è stato abbandonato (salvo limitate ipotesi) il criterio del "valore normale" per la determinazione della base imponibile Iva nelle permute e dazioni di pagamento.Il nuovo art. 13, c. 2, lett. d) D.P.R. 633/1972 dice, infatti (ma ancora per poco), che i corrispettivi delle citate operazioni sono determinati “dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.La formulazione ha creato non pochi problemi sia interpretativi che di imbarazzo negoziale (esplicitare costi e, di conseguenza, margini). Ciò premesso, buone notizie arrivano dalle modifiche apportate in Senato (AS1852) dalla conversione del D.L. 38/2026 trasmesso alla Camera. Conversione D.L. 38/2026 - Con le citate modifiche viene infatti riscritto il comma 2, lett. d) stabilendo che la base imponibile è costituita “per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni”.Nella nuova formulazione (ri)trova dignità il valore frutto degli accordi contrattuali, mentre l’ammontare complessivo dei costi diventa il punto minimo di riferimento (una sorta di salvaguardia fiscale). A tal...