IVA 14 Giugno 2025

Base imponibile nelle permute: il parere della Commissione Europea

Il recente WP 1107 della Commissione Europea chiarisce che la base imponibile applicabile alle permute non può basarsi sul valore normale, come previsto dal D.P.R. 633/1972, ma deve avere riferimento al costo sostenuto dalle parti.

Il D.P.R. 633/1972, che disciplina l’Iva domestica, prevede che la base imponibile sia costituita dal prezzo pattuito, salvo adottare il metodo del valore normale (ossia il valore di mercato) in casi particolari. Il valore normale viene sostituito dal costo allorquando manchi un riferimento di mercato.Uno dei casi in cui si applica il valore di mercato (cfr. art. 13 c. 2, lett. d) riguarda le permute di beni e servizi. Tuttavia, da diverso tempo autorevole dottrina ha evidenziato che nessuna norma della Direttiva legittima la sostituzione di un valore soggettivo (esprimibile in termini monetari secondo le valutazioni economiche delle parti) con un valore obiettivo, virtuale ed esogeno (quale il valore di mercato).Inoltre, la Corte di Giustizia Europea ha sempre affermato che, anche nella permuta, occorre individuare un valore soggettivo che è sempre pari al costo (C-33/93). Di conseguenza, la disciplina italiana, che consente il ricorso al costo nella valutazione della permuta solo in via residuale quando non è disponibile un valore di mercato, si colloca in contrasto con la disciplina Iva UE.La questione è resa attuale a seguito dei recenti fatti, anche di cronaca, relativi alle contestazioni nell’ambito di presunti scambi tra dati personali forniti dagli utenti e prestazioni rese dai social network. Forse per questi ultimi motivi, l’Italia si è recentemente rivolta alla Commissione Europea per chiedere un parere sul criterio applicabile alla valorizzazione...

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