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Imposte e tasse 03 Novembre 2020

Bastano le presunzioni da CTU per contabilizzare i costi

In tema di imposte sui redditi d'impresa, la prova dei costi non contabilizzati ai fini della loro deducibilità può essere raggiunta anche quando il fatto da provare è desumibile grazie a un altro fatto noto. Sconfitta del Fisco in Cassazione.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in merito alla deducibilità dei costi di impresa non contabilizzati ai fini della determinazione del reddito accertato, l'onere della prova circa l'esistenza e l'inerenza dei componenti negativi del reddito incombe sul contribuente, il quale può fornirla anche mediante una CTU. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14990/2020.
Tutto nasce da una sentenza della C.T.R. che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da un contribuente per un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, la quale è poi ricorsa in Cassazione. Il Fisco aveva contestato l'omessa annotazione e dichiarazione di ricavi inerenti all'attività di imprenditore edile ma, secondo il ricorrente, si doveva necessariamente tenere conto anche dei costi implicati da tali ricavi.
Il motivo di ricorso è stato ritenuto corretto dalla C.T.R. che, sulla base degli elementi in atti e in particolare dalla CTU espletata, li determinava in via presuntiva, con una conseguente decurtazione dal reddito accertato. L'Agenzia delle Entrate, avverso la decisione della Commissione regionale, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 109, c. 1 del Tuir (ratione temporis art. 75, c. 4) poiché la C.T.R. aveva accertato la sussistenza di costi “non contabilizzati” mediante prova presuntiva.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di doglianza e ha cassato la sentenza impugnata, con condanna dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese processuali, avanzando queste precisazioni:
- non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista il legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ossia che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto a quello ignoto deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento;
- gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi purché grave e preciso, dovendo il requisito della concordanza ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi.