Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
12 Febbraio 2025
Benefici cumulabili per “nuovi impatriati” e “bonus rientro cervelli”
Con la risposta all’interpello n. 16/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel rispetto dei rispettivi requisiti, i 2 regimi agevolativi sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta.
L'art. 5 D.Lgs. 27.12.2023, n. 209 ha introdotto il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Il nuovo regime sostituisce il “regime speciale per lavoratori impatriati”, in vigore fino al 29.12.2023, le cui disposizioni continuano comunque ad applicarsi nei confronti di chi ha trasferito la residenza “anagrafica” in Italia entro il 31.12.2023.Secondo la nuova disciplina, a determinate condizioni, “i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare”.L'art. 44 D.L. 31.05.2010, n. 78 disciplina gli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero” (c.d. “rientro dei cervelli”), riguardante i docenti e i ricercatori residenti all'estero, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, per svolgere un'attività di ricerca o docenza.L’art. 44 citato prevede che, a determinate condizioni, “ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del...