Il D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96, dispone all’art. 9-bis, c. 12, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al c. 11 dello stesso articolo. In applicazione di tali disposizioni, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 27.04.2023, n. 140005, disciplina le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento per l’annualità di imposta 2022.
Di seguito sono sintetizzati, per i diversi livelli di affidabilità fiscale attribuiti ai contribuenti, i relativi benefici riconosciuti.
Contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8, per il periodo d’imposta 2022 ovvero con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2021 e 2022:
Di seguito sono sintetizzati, per i diversi livelli di affidabilità fiscale attribuiti ai contribuenti, i relativi benefici riconosciuti.
Contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8, per il periodo d’imposta 2022 ovvero con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2021 e 2022:
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
- 50.000 euro annui relativi all’Iva, maturati nell’annualità 2023;
- 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’Irap, maturati nel periodo d’imposta 2022.
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva maturato per l’anno di imposta 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Le suddette soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione o rimborso effettuate nel 2024.
Contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9, per il periodo di imposta 2022 ovvero con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2021 e 2022:
Contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9, per il periodo di imposta 2022 ovvero con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2021 e 2022:
- Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 L. 23.12.1994, n. 724, per il periodo d’imposta 2022.
- Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. 600/1973, con riferimento al periodo d’imposta 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
Contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2022 ovvero con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2021 e 2022:
- Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, c. 1, lett. d), secondo periodo D.P.R. 600/1973, e all’art. 54, c. 2, secondo periodo D.P.R. 633/1972, per il periodo d’imposta 2022.
Contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022:
- Riduzione di 1 anno, con riferimento al periodo d’imposta 2022, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, c. 1 D.P.R. 633/1972.
I contribuenti che nello stesso periodo di imposta conseguono sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo possono accedere ai benefici premiali in oggetto purché applichino, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA (laddove previsti) e il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo stabilito per l’accesso al beneficio stesso.
L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2021, tenuto conto che dai dati dichiarativi relativi a tale annualità è emerso che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili ha raggiunto il punteggio di 8.
Al fine di far accedere ai benefici premiali più rilevanti solo i contribuenti più meritevoli si è provveduto a graduare la soglia di accesso portandola ai livelli di 8,5 e di 9, sulla scala di valori che va da 1 a 10.
L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2021, tenuto conto che dai dati dichiarativi relativi a tale annualità è emerso che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili ha raggiunto il punteggio di 8.
Al fine di far accedere ai benefici premiali più rilevanti solo i contribuenti più meritevoli si è provveduto a graduare la soglia di accesso portandola ai livelli di 8,5 e di 9, sulla scala di valori che va da 1 a 10.
