Il Testo Unico delle Imposte sulle Successioni e sulle Donazioni prevede che rimangano esclusi dall'attivo ereditario i beni culturali che sono stati sottoposti al vincolo anteriormente all'apertura della successione e per i quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione.
Secondo l’art. 2, c. 2 D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
I beni culturali possono dunque essere di proprietà pubblica o di enti privati senza fine di lucro, e, per essere considerati “beni culturali”, devono presentare un generico interesse culturale che si attesta attraverso un particolare procedimento di “verifica di interesse culturale”.
Quando i beni insistono, invece, nella proprietà privata, per essere considerati “beni culturali” devono presentare un interesse culturale eccezionale e/o particolarmente importante la cui attestazione avviene per mezzo di un provvedimento ministeriale dichiarativo di interesse culturale che sottopone a vincolo i beni a fini protettivi e conservativi.
L’art. 13 del Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31.10.1990, n. 346) prevede che i beni culturali, che sono...