La Cassazione (ordinanza 19.11.2018, n. 29750), sulla scia di un diffuso orientamento tutt'altro che condivisibile, legittima ancora una volta l'accertamento redditometrico, fondato sulla circostanza che una determinata auto di lusso, pur se non acquistata, si trovi comunque nella disponibilità di un contribuente in forza di un contratto di leasing. La ricostruzione giuridica sembrerebbe inattaccabile e la critica alla loro interpretazione insensata. Tuttavia, l'annualità oggetto di controllo cui si riferisce la vicenda è il 2008, quando nella parametrazione degli indici di capacità contributiva non era ricompresa la disponibilità di autovetture in leasing.
Di conseguenza, in materia di ricostruzione sintetica del reddito, per annualità antecedenti il 2009, agli Uffici finanziari dovrebbe ritenersi preclusa l'utilizzabilità dei canoni di leasing alla stregua di indici di capacità contributiva. Tali indici risultano essere stati introdotti solo in seguito, dal D.M. 24.12.2012, emanato in attuazione delle nuove norme in materia di accertamento sintetico (D.L. 78/2010).
Tale indirizzo quindi va a minare sostanzialmente quella tanto reclamizzata garanzia del legittimo affidamento del contribuente il quale dovrebbe avere contezza, nel momento in cui predispone la propria dichiarazione dei redditi, di tutti quei fatti, indizi, strumenti e modalità mediante i quali il Fisco può procedere alla...