L’ammortamento maggiorato del 180% fino a 2,5 milioni di euro (ex art. 1, c. 427 L. 199/2025) riguarda gli investimenti effettuati dal 2026 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli all. IV e V L. 199/2025 (in sostituzione dei consueti all. A e B L. 232/2016). I beni devono essere “Made in UE” o in Stati aderenti all’Accordo sullo SEE ed interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
L’elenco dei beni materiali è contenuto nell’all. IV ed è suddiviso in 4 gruppi:
I. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
II. sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
III. dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;
IV. beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese suddivisi tra infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione, connettività industriale o sicurezza informatica OT/IT. Tali beni devono essere funzionalmente destinati all’esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all’all. V (beni immateriali), ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi I, II e III dell’all. IV, ovvero ancora all’interconnessione e comunicazione tra beni degli all. IV e V.
Tutti i beni devono essere interconnessi ma i beni del gruppo I devono possedere anche alcune caratteristiche specifiche (5+2/3). Le prime 5 sono:
- controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Le altre 3 per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici, di cui almeno 2 da rispettare, sono:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).
Rientrano inoltre nell’agevolazione i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).
Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.
