Beni strumentali di terzi con ammortamento sul settore di attività
L'AIDC di Milano è intervenuta fornendo la propria posizione in merito ai coefficienti di ammortamento da applicare ai beni concessi in uso (affitto o comodato o altro) a terzi.
La Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, con la norma di comportamento 213, ha richiamato, preliminarmente, l'art. 2426, c. 1, p. 2 C.C. con il quale è stato stabilito che il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, sulla base della residua possibilità di utilizzazione.
Il principio contabile specifico (OIC 16, par. 10) prevede, inoltre, che la procedura di ammortamento deve essere quella che permette una ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua vita utile stimata con un metodo sistematico e razionale, a prescindere dai risultati che si determinano in ogni esercizio (a sostegno, Corte di Cassazione, sentenza n. 10225/2017).
Come indicato nella norma di comportamento in commento, nel determinare le quote di ammortamento si deve tenere conto della residua possibilità di utilizzazione del bene strumentale che non è legata alla “durata fisica” dell'immobilizzazione, ma alla “durata economica”, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà di utilità per l'impresa (vita utile).
Tale periodo è normalmente inferiore alla “durata fisica” e deve essere ragionevolmente stimato tenendo conto del...