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Società
11 Maggio 2020
Bilanci 2020, nessun obbligo di ripianamento delle perdite
Il legislatore, con il recente “Decreto Liquidità”, è intervenuto per stabilizzare le società che, per effetto dell'epidemia in corso (Covid-19) chiuderanno in rosso l'esercizio nel 2020 con erosione del capitale sociale fino al di sotto del minimo legale.
Uno degli interventi più interessanti voluto dal legislatore con il recente D.L. 23/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8.04.2020 n. 94, avente a oggetto il sostegno finanziario (liquidità) alle imprese e ai professionisti, è contenuto nell'art. 6 dove sono previste alcune deroghe al Codice Civile in materia di riduzione del capitale a causa delle perdite; a decorrere dal 9.04.2020 e fino al 31.12.2020 il legislatore ha disposto l'inapplicabilità degli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6, 2482-ter C.C., da considerarsi anche con il contestuale differimento del noto “Codice della crisi” che l'art. 5 posticipa al 1.09.2021, salvo talune specifiche disposizioni già efficaci. Pertanto, dalla data del 9.04.2020 e fino alla fine dell'anno in corso, per tutte le situazioni che si sono concretizzate entro il 31.12.2020, non si rendono applicabili le disposizioni del Codice Civile che impongono all'organo amministrativo e (se nominati) agli organi di controllo una serie di adempimenti in seguito al conseguimento di perdite di esercizio.
La conseguenza è che, in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale e che lo riducono al di sotto del livello minimo imposto per legge, naturalmente dopo avere assorbito tutte le riserve esistenti e presenti nel patrimonio netto, non scatta l'obbligo di coprire la perdita e ricostituire il capitale minimo, o di trasformare la...