Per il controllo del rischio fiscale e in fase di definizione dei bilanci, è utile disporre di una visione completa degli esercizi ancora accertabili dall'Amministrazione Finanziaria. Le regole in materia sono abbastanza semplici, vogliamo però qui occuparci di un particolare tema legato alla sospensione dei termini dall'8.03 al 31.05.2020 delle principali attività degli Enti Impositori in materia di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione delle imposte, oltre che di tutte le attività di interlocuzione con i contribuenti. Tale sospensione è stata disposta dall'art. 67 D.L. 18/2020 sull'intero territorio nazionale a seguito del primo shock pandemico da Covid-19. L'emergenza sanitaria ha creato una situazione mai vista prima, sebbene il nostro Paese sia stato segnato da altre emergenze in passato. Per tale ragione il legislatore, già nel 2015, aveva previsto a regime 3 norme (art. 12, cc. 1-3 D.Lgs. 24.09.2015, n. 159) che nella sostanza concedono al Fisco più tempo per esercitare i poteri di controllo qualora si verifichino eventi eccezionali che riguardino l'Ufficio stesso o il contribuente. Ebbene, lo stesso art. 67, ultimo comma (nella versione vigente) ha attivato i cc. 1 e 3 della norma del 2015, delineando la situazione di cui adesso ci occupiamo.
Diciamo velocemente che il comma 3 evita la notifica delle cartelle di pagamento durante la sospensione degli adempimenti.
Il comma 1 della...