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Società
22 Marzo 2021
Bilanci società di capitali: deroga alla copertura delle perdite
La posizione del consiglio Notarile di Milano sulla tematica introdotta dall'art. 6 D.L. 23/2020, modificata dall'art. 1, c. 266 della legge di Bilancio 2021.
A causa dell'emergenza Covid-19 il legislatore, al fine di preservare la continuità aziendale delle imprese costituite sotto forma di società di capitali (Spa, Srl, Sapa, cooperative), ha stabilito che, a decorrere dal 1.01.2021, “per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020” (art. 6 D.L. 23/2020, modificato dall'art. 1, c. 266 L. 178/2020), non sono applicabili le disposizioni previste dal Codice Civile in tema di riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446, cc. 2-3 e 2482-bis, cc. 4-5-6 C.C.) o riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter C.C.).
Premesso che dal punto di vista soggettivo sono coinvolte anche quelle società di capitali con il cd. “esercizio a cavallo”, il termine entro cui porre in essere i sopra accennati interventi (azzeramento/riduzione perdite, ricostituzione capitale sociale) è stato posticipato alla chiusura del 5° esercizio successivo, vale a dire non oltre la scadenza fissata dallo statuto per le deliberazioni da adottare in merito al bilancio dell'esercizio 2025.
Non operano le cause di scioglimento ex artt. 2484 e 2545-duodecies C.C. e, se la società intende avvalersi della predetta deroga, gli amministratori devono indicare l'ammontare delle perdite maturate nel corso degli anni, all'interno di un apposito prospetto della nota integrativa al bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2020....