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Contabilità e bilancio 16 Maggio 2022

Bilancio abbreviato o delle microimprese, condizioni e parametri

Nel predisporre il bilancio di esercizio esiste la possibilità di redigerlo in forma abbreviata, come previsto dall’art. 2435-bis c.c., oppure in quella prevista per le microimprese, di cui all’art. 2435-ter c.c.

Gli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. stabiliscono semplificazioni relative sia alla stesura dei documenti che compongono il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), sia ai criteri di valutazione. Così, ad esempio, in luogo del criterio del costo ammortizzato (art. 2426 c.c.), le società che redigono il bilancio in forma abbreviata/micro possono iscrivere i titoli al costo d’acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Resta sempre la facoltà di redigere comunque una tipologia di bilancio di rango superiore oppure di utilizzare le suddette forme più sintetiche, maggiormente dettagliate però su alcune aree di bilancio ritenute più significative. Il bilancio abbreviato o quello per le microimprese possono essere redatti dalle società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che non hanno superato almeno 2 dei seguenti parametri (non necessariamente coincidenti) in 2 esercizi consecutivi: totale attivo: bilancio micro 175.000 euro; bilancio abbreviato 4.400.000 euro; ricavi vendite e prestazioni: bilancio micro 350.000 euro; bilancio abbreviato 8.800.000 euro; dipendenti medi occupati nell’esercizio: bilancio micro 5 unità; bilancio abbreviato 50 unità. Per le società neocostituite il superamento dei limiti dimensionali va verificato nel 1° esercizio di...

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