Ai sensi dell’art. 4, c. 3 D.Lgs. 117/2017, gli enti religiosi civilmente riconosciuti che, in quanto tali, non possono assumere la qualifica di enti del Terzo settore, possono costituire un ramo ETS per lo svolgimento delle attività di interesse generale (art. 5 del CTS), a condizione che per tali attività adottino un regolamento che recepisca le norme del Codice del Terzo settore. Deve essere altresì costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute scritture contabili separate, ai sensi dell’art. 13 del CTS.Non vi è dubbio, pertanto, che il bilancio di esercizio del “ramo” deve seguire la modulistica di cui al D.M. Lavoro 5.03.2020, n. 30, concernente la “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”.Il punto da cui partire è, al momento della costituzione del ramo, il “perimetro” delle attività e dei beni che entrano nel “ramo”. La loro individuazione è fondamentale ai fini civilistici e può avere delle ricadute anche fiscali. Si pensi, ad esempio, a una corretta distinzione tra attività di interesse generale e attività diverse (vedi artt. 5 e 6 del CTS).Tenuto conto che l’ente, in quanto tale, dovrà redigere un unico bilancio, per la sfera istituzionale dell’ente, comprendente sia le attività di religione e di culto che le attività “diverse”, gli enti religiosi seguiranno gli obblighi contabili previsti dai rispettivi ordinamenti e in quanto compatibili le norme del Codice Civile, soprattutto, per...