Attraverso la direttiva 2014/95/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 254/2016, è stato introdotto il bilancio di sostenibilità (definito anche bilancio sociale), il cui obbligo, allo stato, è in vigore solo per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come enti di interesse pubblico, con un numero medio di occupati non inferiore a 500 e che presentino, alternativamente, un attivo patrimoniale superiore a 20 milioni di Euro o ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di Euro.
Avere imposto l'obbligatorietà di tale bilancio solo a taluni soggetti non ne preclude la redazione ad altre entità imprenditoriali, per esempio alle società non quotate o agli enti no profit. È inequivocabile che la sua redazione può sembrare un ulteriore aggravio per le aziende e questo potrebbe spindere in direzione opposta, ma in realtà il documento deve essere valutato come una sfida per il futuro, quando sarà necessario confrontarsi con competitors stranieri che magari hanno già adottato da tempo queste metodiche e sono in grado di influenzare i portatori di interesse (stakeholders) quali fornitori, clienti, autorità locali, stampa, cittadini residenti nell'area di riferimento dove opera l'azienda, azionisti, comunità e associazioni.
Al di là del documento obbligatorio per i gruppi di impresa citati e denominato “dichiarazione individuale di carattere non...