Coop e terzo settore 01 Agosto 2022

Bilancio ETS, minori accertamenti con la “derivazione rafforzata” 

Con il principio di “derivazione rafforzata” l’Amministrazione Finanziaria non può contestare il bilancio degli ETS se correttamente redatto in base al principio OIC 35.

Gli enti del Terzo settore possono svolgere attività di impresa. Sotto il profilo fiscale, è applicabile a tali enti il Titolo II del Tuir (vedi art. 79, c. 1 del CTS). Ci si chiede se agli ETS sia applicabile anche il principio di derivazione rafforzata. Il legislatore ha ritenuto che la disciplina del reddito imponibile per l’esercizio d’impresa si debba uniformare: ai principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell’apparato produttivo; alla determinazione analitica dell’imponibile in base alle risultanze del bilancio o del rendiconto. Tale relazione è stata positivizzata dall’art. 83 del Tuir, da cui rinviene il principio di “derivazione rafforzata” del reddito imponibile fiscale dal reddito civilistico. Dal 2016, è applicabile anche in presenza del bilancio civilistico redatto in base agli OIC. I criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, previsti dai rispettivi princìpi contabili, sono riconosciuti a livello fiscale in deroga al Tuir (punto 3.2, circ.7/E/2011). Resta comunque fermo che la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati. L’applicazione dell’art. 83 del Tuir è stata attuata con il D.M. 48/2009: “Art. 2. Criteri di qualificazione, imputazione temporale e...

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