Coop e terzo settore 06 Febbraio 2023

Bilancio ETS, ripartizione dei costi promiscui

A livello normativo non esistono criteri di ripartizione dei costi promiscui tra attività di interesse generale e attività diverse degli ETS. Si può, per analogia, fare riferimento al criterio di proporzionalità dei proventi.

La classificazione delle attività realizzate e la correlata imputazione dei costi/oneri e ricavi/proventi assume rilevanza sia sotto il profilo civilistico, sia sotto il profilo fiscale (art. 79 D.Lgs. 117/2017, dal quale dipende la qualificazione fiscale delle attività poste in essere dall’ente e la qualifica fiscale dell’ente stesso). Il comma 2 dell’art. 79, volto a disciplinare la natura fiscale delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.Lgs. 117/2017, stabilisce “i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”. Sulla base di quanto precede risulta fondamentale identificare e quantificare i costi imputabili (anche in quota parte - costi indiretti / generali) alle singole attività di interesse generale esercitate dall’ente, al fine di consentirne il confronto con i ricavi dalle stesse prodotti. Confronto dal quale dipende la natura fiscale dell’attività stessa. Risulta utile ricordare che, stante l’attuale impostazione assunta dall’art. 79, la ripartizione dei costi non va fatta solo tra le attività di diversa natura, previste rispettivamente dagli art. 5, 6, 7 del CTS, ma anche con riferimento alle singole attività di interesse generale (dovendosi il test previsto...

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