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IVA 03 Novembre 2026

Biometano, reverse charge per il soggetto passivo-rivenditore

La cessione del biometano al fornitore, anche se finalizzata alla successiva riconsegna, qualifica l’acquirente come rivenditore ai fini Iva (risposta 30.10.2026, n. 196).

La risposta all’interpello n. 196/2026 ha trattato lo specifico caso di Alfa S.p.A. che acquista biometano da un produttore e lo vende a Beta S.p.A., che lo riconsegna al sito produttivo nell’ambito della somministrazione. Lo schema separa la componente “bio” e riguarda un “cliente finale negli usi di difficile decarbonizzazione” ai sensi dell’art. 5-bis, c. 2 D.L. 63/2024 e del D.M. Transizione Energetica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) 15.09.2022, n. 340. Si chiede se l’acquisto sconti l’Iva in rivalsa, ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 633/1972, o il reverse charge dell’art. 17, c. 6, lett. d-quater) del medesimo decreto.Alfa ritiene di acquistare come soggetto passivo non rivenditore. La cessione a Beta S.p.A., funzionale al disaccoppiamento della componente “bio” e seguita dalla riconsegna, non muterebbe la posizione di consumatore finale né integrerebbe la rivendita dell’art. 7-bis, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972. Sarebbe applicabile l’Iva ordinaria. È richiamata anche la non imponibilità dell’art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972.   Quale parere dell’Agenzia delle Entrate? Gli artt. 38 e 39 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 costituiscono il quadro unionale; l’art. 38, par. 2 definisce soggetto passivo-rivenditore chi acquista gas, energia elettrica, calore o freddo principalmente per...

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