Il D.M. 212/2010 ha segnato una svolta nel panorama normativo nazionale, riconoscendo la birra come prodotto agricolo, il birrificio agricolo come azienda integrata nella produzione e nella vendita diretta di birra agricola e la produzione di malto come attività connessa, ai sensi dell'art. 2135 C.C., ai fini delle imposte sui redditi. Le caratteristiche, affinché la birra possa essere considerata agricola, sono:
- produzione dell'agricoltore che coltiva l'orzo;
- prevalenza, nella realizzazione del prodotto, della materia prima di propria produzione rispetto a quella acquistata da terzi;
- prevalenza nella maltazione dell'orzo.
Si sottolinea nuovamente il principio della prevalenza, nel mondo agricolo prevista dall'art. 32 TUIR. In questo contesto, si confronteranno, in primo luogo, il valore dei due ingredienti fondamentali: malto d'orzo e luppolo. La criticità principale consiste nel fatto che l'orzo viene normalmente prodotto dalle aziende agricole; al contrario, il luppolo non viene coltivato ma quasi sempre acquistato da aziende terze.
Il secondo aspetto, invece, è legato alla maltazione dell'orzo: pochi produttori possono permettersi di costruire un impianto senza incorrere nel rischio di contaminazione del proprio orzo con quello di altri produttori (affidando a terzi il servizio). L'associazione in gruppi o consorzi risolve in parte l'annosa questione: l'orzo prodotto all'interno delle...