RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 26 Novembre 2019

Bollo su fatture elettroniche: modeste novità e (purtroppo) conferme

Rimangono le sanzioni per importi irrisori, mentre la periodicità ancora non è stata modificata: una perdita di tempo e di soldi spropositata in relazione alla somma da versare, spesso di pochi euro.

Secondo quanto previsto dal D.M. 28.12.2018, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo; a tal fine l'Agenzia delle Entrate rende noto al soggetto che ha emesso la fattura, all'interno dell'area riservata “Fatture e corrispettivi”, l'ammontare da versare sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse inviate al Sistema di Interscambio.
L'art. 17 D.L. 26.10.2019 n. 124 è intervenuto sulle sanzioni applicabili e sul procedimento di riscossione derivanti dal mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta trimestralmente sulle fatture elettroniche. Le novità introdotte dal citato art. 17, che si renderanno applicabili alle fatture inviate al Sistema di Interscambio dal 1.01.2020, stabiliscono che:
- l'Agenzia delle Entrate, dopo avere riscontrato l'omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta trimestralmente, comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta, della relativa sanzione amministrativa ridotta a un terzo e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese che precede quello di elaborazione della comunicazione;
- se l'interessato non procede al pagamento totale o parziale entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate procederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di quanto non versato.
Sorprende l'attenzione del legislatore per la riscossione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche che, per la gran parte dei contribuenti riguarda somme irrisorie, anche nel caso di applicazione della sanzione ordinaria del 30% prevista per gli omessi/insufficienti versamenti dell'imposta.
Il legislatore si è purtroppo disinteressato di un altro aspetto della normativa che con facilità avrebbe potuto essere modificato in un'ottica di semplificazione degli adempimenti tributari. Ci si riferisce alla periodicità trimestrale di versamento, che nella maggioranza dei casi comporta per i contribuenti l'assolvimento di compiti che richiedono una perdita di tempo e di soldi, se le incombenze vengono svolte da soggetti per questo remunerati, spropositato in relazione alla modestissima somma da versare, che spesso ammonta a pochi euro; occorre infatti: 1) accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare l'importo da versare o provvedere autonomamente alla sua determinazione; 2) avvisare il contribuente che non provvede personalmente del pagamento da effettuare; 3) compilare ed inviare tempestivamente per via telematica il modello F24 indicando il corretto codice tributo; 4) scaricare e stampare la ricevuta di versamento; 5) contabilizzare l'operazione.
Il versamento trimestrale dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche infastidisce ancor più coloro che se ne occupano per conto del contribuente, che perdono tempo, proprio o dei loro collaboratori, per espletare spesso gratuitamente compiti tutt'altro che gratificanti.
Sarebbe opportuno che il legislatore, in sede di conversione del D.L. 124/2019, disponesse che il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche avesse cadenza solo annuale fino a quando non viene superata una determinata somma, così come a certe condizioni avviene da più di 20 anni per i sostituti di imposta che erogano compensi a lavoratori autonomi. Una norma in tal senso costituirebbe una semplificazione con benefici anche per lo Stato, considerando il minore impegno che l'Agenzia delle Entrate dovrà dedicare al controllo di adempimenti singolarmente marginalissimi in termini di gettito.