Da alcuni anni le Pubbliche Amministrazioni, per i loro acquisti, usano una piattaforma informatica chiamata MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). La piattaforma agevola lo scambio dei documenti con i fornitori (listini, capitolati, contratti, ecc.) redatti e firmati digitalmente. Tali documenti sono generalmente soggetti all'imposta di bollo perché il documento informatico è ritenuto una stipula sottoscritta dalla Pubblica Amministrazione e non uno scambio di corrispondenza.
Due questioni creano, di solito, incomprensioni tra PA e imprese fornitrici. La prima riguarda il soggetto tenuto a pagare l'imposta di bollo, la seconda le stesse modalità di pagamento del bollo.
L'interpello n. 321 di luglio interessa questa seconda questione. Nella prassi risulta abbastanza comune che le Pubbliche Amministrazioni pretendano che le controparti private assolvano l'imposta di bollo mediante modello F24 con codice tributo 2501; richiedono poi un atto notorio per collegare il versamento all'atto specifico ed evitare che il fornitore disinibito utilizzi lo stesso F24 a fronte di una pluralità di contratti. Ebbene, l'Agenzia ricorda che il pagamento del bollo può ora avvenire (ex art. 3 D.P.R. 642/1972) mediante contrassegno telematico o in forma virtuale per le imprese a ciò autorizzate.
Qualora il contribuente utilizzi il contrassegno telematico, cioè la marca da bollo adesiva che siamo abituati...