La nuova imposta di bollo una tantum prevista dall’art. 18 D.Lgs. 36/2023 per i contratti di appalto pubblici sostituisce anche l’imposta dovuta nella fase di registrazione dei contratti di appalto.
Con la risposta all’interpello 9.10.2023, n. 446, che integra i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 22/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sui contratti d’appalto pubblici, le cui procedure sono iniziate dal 1.07.2023, è dovuto solo il bollo una tantum e null’altro.
Il caso è quello di un contribuente che, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 18, c. 10 D.Lgs. 36/2023, chiede di conoscere se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della formalità di registrazione in “aggiunta” a quella prevista dalla tabella di cui all'Allegato I.4 al nuovo Codice dei contratti, a cui rimanda l’art. 18, c. 10 del richiamato decreto legislativo. La domanda non è riferita a un caso specifico, ma è intesa “ad avere una linea di condotta in vista di futuri contratti che potrebbero essere registrati, in modo da adempiere in maniera esatta alla prescrizione normativa”.
L’Agenzia delle Entrate richiama, in primo luogo, la norma di cui al D.P.R. 642/1972 che disciplina l'imposta di bollo, nonché l’art. 18, c. 10 D.Lgs. 36/2023 secondo cui: “Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del...