Con la conversione in legge del Decreto Rilancio, oltre ad essere stata ampliata la platea dei beneficiari del superbonus al 110%, in quanto sembrano essere ricompresi anche le ASD e SSD, le ONLUS e le ODV, è stato previsto che dalla detrazione, in ogni caso, sono escluse le unità abitative ricomprese tra i fabbricati di lusso (A/1, A/8, A/9). Dalla lettura della norma, come era auspicato, si conferma la possibilità di fruizione dell’agevolazione anche sulle abitazioni non di residenza. Infatti, la norma estende l’agevolazione fino a due unità immobiliare abitative per soggetto, potendosi cumulare quella riferita ad interventi sulle parti comuni condominiali.
Tra le spese agevolabili, è stata inserita la demolizione e ricostruzione dell’edificio, oltre ad essere state ampliate le fattispecie ammesse alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Novità che merita attenzione, è la cessione del credito/sconto in fattura. La possibilità della cessione del credito risulta estesa a tutti i bonus edili per le spese sostenute nel 2020 e 2021, ed è applicabile anche ai singoli stati avanzamento lavori, che non possono essere più di due e per un importo minimo del 30% se riferiti a interventi detraibili al 110%.
Per il bonus 110% è sempre dovuta l’asseverazione dei lavori da parte di un tecnico abilitato, mentre il visto di conformità, al contrario, è richiesto...