Tra i beneficiari teorici anche i contribuenti forfetari. Ulteriori chiarimenti ai fini della soglia di reddito per il computo del calo di fatturato.
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Sabato 13.06.2020 l'Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 15/E sul contributo a fondo perduto ex art. 25, D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) per gli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita Iva, con ricavi e/o compensi inferiori a € 5 milioni nel 2019, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
Beneficiari - L’accesso al contribuito a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, alle società tra professionisti.
Tra i beneficiari possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla L. n. 190/2014.
Il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.
Nuove attività - Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.01.2019, per un importo almeno pari alla soglia minima di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di...