L’art. 16, c. 1-ter) Tuir prevede, a favore dei giovani, una specifica agevolazione qualora sia stipulato un contratto di affitto relativo a un immobile da destinare a residenza. La norma è stata modificata dalla legge di Bilancio 2022.
L’art. 1, c. 155 L. 30.12.2021, n. 234 ha innovato la disciplina in epigrafe, sostituendo il c. 1-ter dell’art. 16 del Tuir e, per l’effetto, dall’anno d’imposta 2022, ai giovani (di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti) con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto un’unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi 4 anni di durata contrattuale. Se superiore, la detrazione è pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
L’aspetto innovativo rispetto alla precedente formulazione è sintetizzabile in 5 punti essenziali:
il requisito anagrafico per usufruire della detrazione passa da 30 a 31 anni non compiuti;
la detrazione compete anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (esemplificando, una stanza);
il periodo di spettanza del beneficio aumenta, riguardando i primi 4 anni (in precedenza, 3) del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (circolare 4.04.2008, n. 34/E, risposta...