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Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 23 Maggio 2026

Bonus aggiuntivo ZES Unica: istituito il codice tributo 7041

Dal 26.05.2026 il beneficio può essere compensato, ma solo entro i limiti riconosciuti dall’Agenzia e con una verifica puntuale su ricevute, importi e rapporti con Transizione 5.0 ed entro il 31.12.2026.

Con la risoluzione 15.05.2026 n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha completato il percorso operativo del credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica, istituendo il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. Esso rappresenta di fatto il passaggio che consente alle imprese beneficiarie di trasformare un credito riconosciuto dalla legge in una posta effettivamente spendibile. Senza codice tributo, infatti, il credito resta fermo. Esiste sul piano normativo, ma non entra nel circuito dei versamenti.
La misura deriva dall’art. 1, c. 448 L. 30.12.2025, n. 199 e riguarda solo una platea già definita. Non è un nuovo bonus ZES aperto a chi investe nel 2026. Questo va chiarito subito, perché nella prassi l’equivoco è facile. Il beneficio spetta alle imprese che hanno presentato validamente la comunicazione integrativa ZES 2025, relativa agli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 16 D.L. 124/2023, nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025.

Il codice tributo 7041 riguarda una platea circoscritta. Non tutte le imprese che investono nella ZES Unica possono utilizzarlo. Il beneficio spetta, infatti, ai soggetti che avevano già presentato validamente, tra il 18.11.2025 e il 2.12.2025, la comunicazione integrativa prevista dall’art. 1, c. 486, secondo periodo L. 207/2024, riferita al credito d’imposta ZES Unica disciplinato dall’art. 16 D.L. 124/2023. È un dettaglio decisivo. Chi non rientra in quella sequenza procedurale non può considerare il 7041 come un canale autonomo di accesso all’agevolazione.

La misura nasce per integrare il credito già richiesto con la comunicazione integrativa. L’art. 1, c. 448 L. 199/2025 riconosce, per il 2026, un ulteriore contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 14,6189% dell’ammontare del credito indicato nella comunicazione integrativa. La percentuale non è casuale. Si collega al meccanismo di riparto della misura 2025, che aveva portato alla fruizione effettiva del credito ZES nella misura del 60,3811%. Sommato al credito già riconosciuto nella misura effettiva del 60,3811%, il beneficio complessivo arriva al 75% del credito originariamente richiesto. In sostanza, il legislatore interviene per riconoscere una quota aggiuntiva a favore delle imprese rimaste dentro il perimetro della procedura.

C’è però una condizione che merita attenzione. Il credito aggiuntivo non spetta se, con riferimento a uno o più degli stessi investimenti indicati nella comunicazione integrativa, l’impresa ha ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 di cui all’art. 38 D.L. 19/2024. Nella prassi questo controllo non è secondario. Occorre verificare investimento per investimento, perché il problema non riguarda solo il beneficiario in senso generale, ma la possibile sovrapposizione tra agevolazioni riferite ai medesimi beni.

Sul piano operativo, il credito può essere utilizzato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997. La finestra temporale è definita: dal 26.05.2026 al 31.12.2026. Il modello F24 deve passare esclusivamente dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il punto pratico, però, è un altro. Prima di compensare serve la ricevuta con cui l’Agenzia comunica il riconoscimento del credito utilizzabile. Non basta avere inviato la comunicazione. Non basta avere stimato il beneficio. Occorre verificare il dato disponibile nel Cassetto fiscale.
L’Agenzia, in fase di elaborazione del modello F24, controlla che il credito indicato non superi l’importo massimo fruibile. Se l’importo è eccedente, il modello viene scartato.
Nel modello F24 il codice 7041 va esposto nella sezione “Erario”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno di sostenimento del costo, nel formato “AAAA”. È opportuno, prima dell’invio, controllare il Cassetto fiscale del beneficiario, dove l’Agenzia rende visibile l’ammontare fruibile.

Infine, è opportuno precisare che il codice tributo 7041 non va assolutamente confuso con il codice tributo 7034, istituito per il credito d’imposta ZES Unica ordinario. Il nuovo codice serve a gestire il solo credito aggiuntivo previsto dalla L. 199/2025.