Bonus barriere architettoniche a prescindere dal tipo di immobile
L’indicazione era già rilevabile dal tenore letterale delle disposizioni contenute nel nuovo art. 119-ter D.L. 34/2020, ma l’Agenzia delle Entrate ha confermato la tesi in una specifica risposta a interpello (444/2022).
L’art. 1, c. 42 L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha introdotto l’art. 119-ter nel D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”) prevedendo una detrazione delle spese sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Le disposizioni stabiliscono che il bonus è fruibile se gli interventi agevolati sono realizzati in edifici già esistenti, escludendo gli interventi di nuova costruzione, di cui all’art. 3, c. 1, lett. e) D.P.R. 380/2001, con la possibilità, si ritiene, di fruire del 75% per gli interventi eseguiti ai sensi della lett. d) e non di nuova costruzione, anche se l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 23/E/2022, par. 3.5) ha affermato che la detrazione non spetta per gli interventi eseguiti nella fase di costruzione o di demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.
Con riferimento agli edifici interessati dal 75%, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 23/E/2022) non aveva chiarito se la detrazione riguardasse soltanto le unità immobiliari abitative o anche gli immobili commerciali, limitandosi ad affermare che rientravano “nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e...