A differenza degli anni scorsi, quando sugli acquisti di beni strumentali venivano applicati i cosiddetti super e iper ammortamenti, per il 2020, 2021 e 2022 sui cespiti vengono riconosciuti gli appositi crediti d'imposta.
Per i beni strumentali acquistati dal 1.01.2020 al 15.11.2020 si può applicare l'art. 1, cc. 184-197 L. 160/2019, purchè tale riferimento normativo sia indicato in fattura, rispettando le seguenti condizioni:
il credito vale solo per i beni strumentali nuovi;
regolarità del beneficiario in termini di sicurezza sul lavoro e versamenti contributivi previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
non si può applicare agli automezzi di cui all'art. 164, c. 1 del Tuir (invece resta applicabile agli autocarri), né ai beni con coefficiente d'ammortamento inferiore a 6,5%, né ai fabbricati e costruzioni, né ad aerei, condutture, rotaie, ecc. (All. 3 L. 208/2015), né beni devolvibili gratuitamente al settore energia, acqua, trasporti, ecc.
Volendo nel presente contributo approfondire soltanto la misura del credito più diffusa, ossia quella del 6% del costo del bene strumentale generico (nel limite di 2 milioni di euro), diverso da beni Industria 4.0, si ricorda che:
è possibile utilizzarlo in 5 quote annuali di pari importo a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene;
il codice tributo da utilizzare è: 6932, con anno di...