L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83/E del 28.12.2020, ha istituito i codici tributo necessari per utilizzare in compensazione, con il modello di delega “F24”, i crediti relativi alle detrazioni sulla casa cedute e agli sconti praticati, ai sensi dell'art. 121, D.L. 34/2020, come convertito con modifiche nella L. 77/2020.
Innanzitutto, secondo l'art. 121, c. 1 del decreto Rilancio, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante: 1) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 2) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Come indicato anche nella risoluzione richiamata, l'art. 121, c. 3 D.L. 34/2020 dispone che i crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione da fornitori e cessionari, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non utilizzate dal beneficiario...