Come per i semplificati: necessaria la dimostrazione del calo del reddito computando i costi effettivi (criterio analitico) senza possibilità di applicare la percentuale standard del 78% ex L. 23.12.2014, n. 190.
Condividi:
I professionisti in regime forfettario che, in base all’art. 84, c. 2, D.L. 34/2020, intendono presentare domanda all’Inps per ottenere l’indennità di € 1.000, dovranno dimostrare il calo del reddito computando i costi effettivi (criterio analitico) e non applicando la percentuale forfetaria. Lo precisa la circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Non è consentito applicare la disciplina contabile e fiscale agevolata ex L. 190/2014 anche per richiedere le indennità, escludendo che “lo scostamento del reddito possa essere misurato applicando ai compensi percepiti nel bimestre interessato la percentuale forfettaria del 78%” prevista appunto da tale norma. Rileva invece, come osservato, la differenza analitica tra ricavi e costi.
Al punto 2.1.1, la circolare n. 25/E, afferma che i redditi del secondo bimestre 2019 e 2020 devono essere calcolati come differenza tra i componenti percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato, considerando eventuali quote di ammortamento.
La norma richiede una riduzione del reddito di almeno il 33% e la condizione di libero professionista titolari di partita IVA attiva alla data del 19.05 2020 (e iscritto alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, L. 8.08.1995, n. 335).