Cambiano le norme e cambiano le disposizioni di attuazione degli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi edilizi. È stato infatti pubblicato, in data 10.06.2022, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 202205/2022 con il quale vengono recepite le modifiche normative introdotte dal Decreto “Sostegni-ter” convertito e dal Decreto “Aiuti” alle modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi. Vediamo in sintesi di cosa si tratta.
L’art. 28 D.L. 4/2022 (“Sostegni-ter”), modificando l’art. 121 del Decreto “Rilancio”, ha previsto la possibilità di effettuare, dopo la prima, 2 ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti ad un gruppo bancario vigilato e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Inoltre, la stessa norma ha introdotto la novità del divieto di cessioni parziali. In pratica, a partire dalle comunicazioni di opzione inviate dal 1.05.2022, i crediti ceduti non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (a tal fine, è stato attribuito al credito un codice univoco, in modo da garantirne la tracciabilità).
Successivamente, l’art. 14 D.L. 50/2022 (Decreto “Aiuti”) ha ulteriormente modificato l’art. 121, prevedendo che alle banche e alle società...