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Imposte e tasse 07 Novembre 2022

Bonus edilizi, denuncia al giudice per le opzioni non avallate

L’Agenzia delle Entrate potrà intervenire soltanto se il contribuente, che non ha autorizzato l’invio della comunicazione per le opzioni, si rivolge prima all’Autorità giudiziaria e/o alla Polizia giudiziaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E/2022 (§ 6), ha trattato un argomento rubricato semplicemente “rapporti tra cedente e cessionario”, ma con risvolti importanti e contenuti da attenzionare, anche dal punto di vista penale.
Preliminarmente, infatti, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che i rapporti tra le parti in causa (cedente e cessionario) sono da qualificare come rapporti di natura privatistico intercorrenti, appunto, tra tali soggetti con la conseguenza che l’Agenzia delle Entrate non si può automaticamente sostituire al cessionario che non esegua il rifiuto o l’accettazione del credito e non può intervenire per eseguire l’annullamento delle comunicazioni delle opzioni, o dei relativi effetti, sulla base di una richiesta unilaterale, dopo la messa a disposizione dei crediti a favore del cessionario.
Si ricorda, in effetti, che già con un documento di prassi precedente (Agenzia delle Entrate, circolare n. 23/E/2022 § 5.3), in tema di responsabilità in solido e di diligenza, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che le comunicazioni inviate alla piattaforma per le cessioni dei crediti non rappresentano, né sostituiscono, gli atti contrattuali di cessione del credito intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle pertinenti disposizioni civilistiche poiché la comunicazione rappresenta lo strumento con cui un soggetto rende noto all’Agenzia delle Entrate di aver ceduto un credito di imposta, derivante da una detrazione fiscale ad altro soggetto (anche il fornitore), al fine di consentirne l’utilizzo da parte di quest’ultimo, in qualità di cessionario.
È stato precisato che la comunicazione consente all’Amministrazione Finanziaria di verificare la correttezza delle operazioni di compensazione e che la presenza del credito sulla piattaforma non implica in alcun caso il riconoscimento della sua esistenza e dell’effettiva spettanza della detrazione da cui lo stesso trae origine.

Su queste basi, quindi, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 33/E/2022 § 6) ha confermato la propria estraneità al rapporto, come indicato in precedenza, e ha invitato il contribuente, quale titolare legittimo della detrazione, qualora ritenga che sia stata inviata una comunicazione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo senza il suo consenso, di denunciare l’accaduto all’Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria; questa indicazione pone gli operatori, innanzitutto, nella condizione di ottenere preventivamente tutte le autorizzazioni utili, con la sottoscrizione del modello e il rilascio di un’autorizzazione alla trasmissione.
In relazione all’esito delle indagini svolte, eventualmente con l’ausilio della stessa Amministrazione Finanziaria, l’Agenzia delle Entrate si riserva di adottare i necessari provvedimenti e, sul punto, sarebbe opportuno conoscere quale siano le azioni attivabili dalle Entrate giacché, in relazione alla indicazione criptica, non si può che ipotizzare l’annullamento d’ufficio della comunicazione con conseguente mancato perfezionamento della cessione o sconto in fattura, con ulteriori complicazioni se il credito risulta ulteriormente ceduto, per esempio, a un istituto di credito e se la banca è terzo in buona fede.
In realtà, l’Agenzia delle Entrate, nel successivo passaggio, indica soltanto la possibilità per il contribuente di inviare un’altra comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura relativa ai detti interventi, in presenza di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti, restando fermo il potere di controllare, ai fini tributari, tutte le operazioni e comunicazioni effettuate, naturalmente in aggiunta alla possibilità di utilizzare direttamente la detrazione in dichiarazione e sempre che siano aperti i termini, eventualmente anche con l’utilizzo della remissione in bonis, per il relativo e diverso trasferimento del credito d’imposta.