I bonus edilizi costituiscono un elemento ormai talmente diffuso, che risulta difficile incontrare una dichiarazione dei redditi in cui non sia presente almeno uno dei casi oggetto di detrazione ex art. 16-bis del Tuir. Detrazioni fiscali per spese connesse a interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi gli interventi antisismici, interventi finalizzati al risparmio energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, tutti ulteriormente incentivati dalle disposizioni relative al cosiddetto superbonus di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, sono alcuni dei più comuni casi che interessano in questa sede. Proviamo a esaminare il destino che subiscono le detrazioni d'imposta in caso di trasferimento dell'immobile, sia in caso di cessione per atto tra vivi che in caso di successione mortis causa.
L'art. 16-bis, c. 8 del Tuir dispone espressamente che “in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. Questa disposizione, in estrema sintesi, contiene la risposta al...