Dal 5.10.2023, utilizzando la specifica piattaforma relativa alla cessione crediti, sarà possibile chiedere l’annullamento della comunicazione relativa alla ripartizione in 10 rate dei crediti residui. Con il provvedimento n. 332687/2023, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fornito le necessarie istruzioni e il modello per l’annullamento della precedente opzione, di cui al provvedimento 18.04.2023, n. 132123.
Si tratta, quindi, di intervenire sulla precedente comunicazione inviata per la ripartizione in 10 rate dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura ovvero dei crediti non ancora utilizzati, ai sensi dell’art. 9, c. 4 D.L. 176/2022. La richiesta deve essere effettuata tramite il servizio web denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, anche avvalendosi di un intermediario, di cui all’art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998, delegato alla consultazione del “Cassetto fiscale”.
Nelle more di attivazione del servizio appena indicato, fornitori o i cessionari dovranno utilizzare il modello allegato al provvedimento in commento (denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”), debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale o con firma autografa apposta dal titolare del credito (in tale ultimo caso la richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità valida); la trasmissione dovrà avvenire mediante PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it e l’esito della richiesta sarà comunicato entro i successivi 30 giorni.
L’accoglimento della richiesta comporta la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili dalla ripartizione in 10 rate e il rispristino dell’ammontare della rata del credito originario, cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza iniziale (quella antecedente la richiesta di ripartizione in 10 rate).
Dal 2.10 al 31.10.2023 è possibile anche presentare le domande per l’ottenimento del contributo a fondo perduto determinato sulle spese sostenute, dal 1.01.2023 al 31.10.2023, sugli interventi edilizi eseguiti sugli immobili adibiti a prima casa e parti comuni dei condomini. Pronte, infatti, istruzioni e modello e fissato il termine di presentazione delle istanze da presentare esclusivamente in via telematica.
L’art. 9, c. 3 D.L. 176/2022 ha previsto l'erogazione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’art. 119, cc. 8-bis e 8-bis.1 D.L. 34/2020 e che sostengono spese per interventi agevolati con il superbonus, di cui ai periodi primo e terzo dell’art. 119, c. 8-bis D.L. 34/2020.
Il contributo, come indicato anche dal provvedimento direttoriale n. 332648/2023 che ha fissato modalità, modello e termini di presentazione dell’istanza, viene erogato dall'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri e di modalità definite dal D.M. 31.07.2023 e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Il contributo spetta per le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con superbonus con aliquota al 90% effettuati su edifici interamente posseduti (anche in comproprietà) composti da 2 a 4 unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari poste all'interno dei predetti edifici o condomini ovvero su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari indipendenti e autonome collocate in edifici plurifamiliari.
L’agevolazione è erogata alla persona fisica che sostiene le spese, ma che presenta un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’art. 119, c. 8-bis.1 D.L. 34/2020 e che risulta titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento o, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio e abbia adibito la predetta unità immobiliare ad abitazione principale; beneficiari dell’agevolazione sono anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.
Si tratta, quindi, di intervenire sulla precedente comunicazione inviata per la ripartizione in 10 rate dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura ovvero dei crediti non ancora utilizzati, ai sensi dell’art. 9, c. 4 D.L. 176/2022. La richiesta deve essere effettuata tramite il servizio web denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, anche avvalendosi di un intermediario, di cui all’art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998, delegato alla consultazione del “Cassetto fiscale”.
Nelle more di attivazione del servizio appena indicato, fornitori o i cessionari dovranno utilizzare il modello allegato al provvedimento in commento (denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”), debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale o con firma autografa apposta dal titolare del credito (in tale ultimo caso la richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità valida); la trasmissione dovrà avvenire mediante PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it e l’esito della richiesta sarà comunicato entro i successivi 30 giorni.
L’accoglimento della richiesta comporta la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili dalla ripartizione in 10 rate e il rispristino dell’ammontare della rata del credito originario, cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza iniziale (quella antecedente la richiesta di ripartizione in 10 rate).
Dal 2.10 al 31.10.2023 è possibile anche presentare le domande per l’ottenimento del contributo a fondo perduto determinato sulle spese sostenute, dal 1.01.2023 al 31.10.2023, sugli interventi edilizi eseguiti sugli immobili adibiti a prima casa e parti comuni dei condomini. Pronte, infatti, istruzioni e modello e fissato il termine di presentazione delle istanze da presentare esclusivamente in via telematica.
L’art. 9, c. 3 D.L. 176/2022 ha previsto l'erogazione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’art. 119, cc. 8-bis e 8-bis.1 D.L. 34/2020 e che sostengono spese per interventi agevolati con il superbonus, di cui ai periodi primo e terzo dell’art. 119, c. 8-bis D.L. 34/2020.
Il contributo, come indicato anche dal provvedimento direttoriale n. 332648/2023 che ha fissato modalità, modello e termini di presentazione dell’istanza, viene erogato dall'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri e di modalità definite dal D.M. 31.07.2023 e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Il contributo spetta per le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con superbonus con aliquota al 90% effettuati su edifici interamente posseduti (anche in comproprietà) composti da 2 a 4 unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari poste all'interno dei predetti edifici o condomini ovvero su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari indipendenti e autonome collocate in edifici plurifamiliari.
L’agevolazione è erogata alla persona fisica che sostiene le spese, ma che presenta un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’art. 119, c. 8-bis.1 D.L. 34/2020 e che risulta titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento o, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio e abbia adibito la predetta unità immobiliare ad abitazione principale; beneficiari dell’agevolazione sono anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.
La base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96.000 euro e, di conseguenza, l’ammontare del contributo richiesto è pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro.
L’istanza, completa dei dati del richiedente (codice fiscale, iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente e dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti il rispetto delle condizioni richieste) potrà essere presentata anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del “Cassetto fiscale”, con il modello allegato al provvedimento, esclusivamente in via telematica, mediante una specifica procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
