La norma prevede un periodo transitorio e, in particolare, dispone che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali degli artt. 119 e 121, D.L. 19.05.2020, n. 34, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000, a decorrere dal 1.01.2023 e fino al 30.06.2023, debba essere affidata ad imprese con i seguenti requisiti:
- possesso della qualificazione SOA alla data di sottoscrizione del contratto di appalto (o di subappalto);
- in mancanza, dimostrazione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della qualificazione SOA, alla data di sottoscrizione dell’appalto (o del subappalto).
Sicuramente una complicazione in più ma, tra le tante modifiche viste in questi due anni, questa sembra essere finalizzata a una selezione qualitativa delle imprese affidatarie in caso di lavori per importi di una certa rilevanza. Si ricorda che gli organismi di attestazione SOA sono società autorizzate dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’art. 84 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016).
Il tenore della norma lascia chiaramente intendere che non c’è tempo da perdere, perché in caso di contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge, se l’impresa affidataria non riesce ad ottenere l’attestazione o dimostrare di aver avviato le procedure, si rischia di perdere la detrazione sulle spese sostenute già dal 1.01.2023. Le imprese potenzialmente interessate dovranno muoversi subito e stipulare un contratto con un organismo di attestazione qualificato prima di sottoscrivere nuovi contratti di appalto per importi superiori a € 516.000.
Se il rilascio della certificazione SOA non si dovesse perfezionare, le spese sostenute dal committente nel periodo transitorio resteranno salve, ma dal 1.07.2023, ogni beneficio sarà perso. Restano esclusi dal nuovo obbligo i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (21.05.2022) e i contratti di appalto o subappalto aventi data certa ex art. 2704 C.C. anteriore a tale data. Ovviamente, restano esclusi i lavori oggetto di bonus edilizi minori in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.
