Non solo il superbonus 110%, ma anche il bonus facciate crea non pochi dubbi interpretativi. Da qui l’ennesimo intervento chiarificatore (probabilmente non l’ultimo).
L’Agenzia delle Entrate (interpello 20.07.2022, n 385) ha esaminato il caso di un contribuente che riferisce di avere emesso "il 27.12.2021, una fattura per bonus facciata senza lo sconto in fattura del 90%", e che il cliente "ha pagato via bonifico parlante il 10% dell'importo in data 31.12.2021". Ciò premesso, ove si rendesse necessario emettere una «nota di credito e una nuova fattura in data dicembre 2021, pagando le sanzioni per invio tardivo», il bonifico già eseguito dal suo cliente farebbe comunque riferimento a un'altra fattura, né sarebbe possibile chiedere un nuovo pagamento, comunque datato 2022.
L’istante, in sede di documentazione integrativa, chiarisce che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non è stata ancora inviata e, preso atto dell’errore in fattura, ritiene inutile proseguire con una pratica viziata dall’errore di fatturazione. Dunque, non potendo istruire la pratica per la cessione del credito, si pone il problema di modificare la fattura originariamente emessa, allo scopo di integrare la stessa con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato.
La risposta all’interpello, in primo luogo, ripercorre il complesso impianto normativo tempo per tempo succedutosi. Nel merito, precisa, con riferimento alla specifica problematica e alla eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura...