Si ricorda che il bonus facciate è stato introdotto dall'art. 1, cc. 219-224 L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), con l'intento di abbellire gli edifici delle nostre città per i costi documentati sostenuti nel 2020 e nel 2021. Pertanto, la copertura era su 2 anni. L'agevolazione così come la conosciamo ora viene estesa anche per le spese documentate sostenute nell'anno 2022, ma nella misura più contenuta pari al 60%. Questo il contenuto a oggi del disegno di legge di Bilancio 2022.
A seconda della tipologia di beneficiario, ai fini del calcolo della detrazione rileva il criterio di cassa o di competenza, come si legge dalla guida dell'Agenzia delle Entrate sul tema.
Se il beneficiario è una persona fisica (anche professionista) non titolare di reddito d'impresa, vale il criterio di cassa; pertanto, potrà fruire del bonus facciate nella misura del 90% soltanto se paga attraverso bonifico bancario o postale entro il 31.12.2021, altrimenti, si ritiene, non perderà l'agevolazione, ma la fruirà nella misura del 60%.
Si ricorda che il bonifico deve indicare: casuale versamento, codice fiscale del beneficiario, partita Iva e codice fiscale dell'esecutore dei lavori. È possibile utilizzare i bonifici appositi per le ristrutturazioni edilizie o per ecobonus, indicando, se possibile, come causale: L. 160/2019. Ciò che conta è che su questi bonifici venga applicata la ritenuta...