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Imposte e tasse 21 Febbraio 2020

Bonus facciate, istruzioni del Mibact per zona A e B

Percorso semplificato: una circolare dei Beni Culturali in risposta ai Comuni che non applicano il D.M. 1444/1968 sulla classificazione delle aree urbanizzate.

Per godere del bonus facciate, l’immobile deve rientrare nelle sole zone A e B ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444. Classificazioni differenti - Tuttavia, tali denominazioni in alcuni Comuni non esistono più e sono state sostituite da altre sigle. Il Mibact (Ministero per i beni culturali), con lettera 19.02.2020, n. 4961, ha affermato che per ottenere il beneficio è necessario che gli edifici si trovino in aree che, a prescindere dalla loro classificazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal D.M. 1444/1968 (vedi oltre). Zone assimilabili - Il Mibact, inoltre, ha affermato che la certificazione urbanistica richiesta dalle Entrate con la circolare n. 2/2020 (pag. 7) è indispensabile per l’assimilazione alle zone A e B solo in alcuni casi limitati, ossia quando un Comune non ha mai adottato un qualsiasi atto che abbia applicato il D.M. 1444/1968 sul proprio territorio. Pertanto, il bonus è fruibile in zone assimilabili alle zone A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, così come risulta dalle certificazioni urbanistiche. I Comuni, su richiesta del contribuente, sono tenuti a rilasciare la certificazione urbanistica richiesta dall'Agenzia delle Entrate. La normativa: il D.M. 144/1968: le zone territoriali omogenee A e B: zona A) - comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico,...

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