Bonus facciate, la dichiarazione di esecuzione lavori
In analogia con quanto stabilito per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dovrebbe essere superflua la comunicazione al Centro operativo di Pescara per opere di importo superiore a € 51.645,69.
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Per il bonus facciate, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non si ritiene necessario l'invio al Centro operativo di Pescara della dichiarazione di esecuzione lavori di importo superiore a € 51.645,69.
La norma istitutiva della nuova detrazione Irpef e Ires del 90% sulle facciate esterne degli edifici prevede che si applichino le disposizioni del D.M. Finanze n, 41/1998. Pertanto, tutti i contribuenti (anche se imprese) devono indicare nella propria dichiarazione i dati catastali dell’immobile e gli eventuali estremi di registrazione dell’atto di detenzione (locazione o comodato).
Questo adempimento, dal 14.05.2011, ha sostituito la comunicazione che doveva essere effettuata al Centro di Pescara, prima dell’inizio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio; in ogni caso, i dati catastali non devono essere riportati se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio (circolare n. 2/E/2020).
Ancora oggi l’art. 1, c. 1, lett. d), D.M. n. 41/98 prevede che, per gli interventi oltre € 51.645,69, si debba inviare al Centro di Pescara, al termine dei lavori, una dichiarazione di esecuzione lavori, sottoscritta da un soggetto iscritto all’albo ingegneri, architetti e geometri o altro soggetto abilitato.
Anche per il bonus facciate, però, dovrebbe valere il chiarimento della circolare...